
Svizzera
La Svizzera offre uno dei quadri normativi più favorevoli d'Europa per acquistare, detenere e rivendere oro fisico, con esenzione IVA sull'oro da investimento e nessuna tassazione delle plusvalenze private.
IVA sull'oro in Svizzera
L'oro da investimento (lingotti con purezza dai 995‰ in su, monete riconosciute) è esente da IVA in Svizzera ai sensi dell'art. 23 cpv. 12 LIVA. Questa esenzione si applica già all'acquisto in Svizzera: non è dovuta alcuna IVA aggiuntiva su questo oro, sia che rimanga nel paese sia che venga esportato.
Dichiarazione doganale
La Svizzera non fissa una soglia sistematica per la dichiarazione scritta, ma richiede di fornire informazioni se richiesto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
| Importo | Obbligo | Modulo |
|---|---|---|
| Qualsiasi importo | Nessuna dichiarazione scritta richiesta alla frontiera | — |
| CHF 10.000 o più, o in caso di sospetto | Dovete dichiarare oralmente la vostra identità e l'origine e la destinazione dei fondi | UDSC – trasporto di contante ↗ |
Rivendita
Per un privato che detiene oro a titolo personale, il guadagno alla rivendita non è tassato a livello federale. Questa esenzione presuppone una gestione patrimoniale privata ordinaria — un'attività di negoziazione frequente o su larga scala può modificare la qualificazione di una vendita.
| Scenario | Trattamento fiscale |
|---|---|
| Privato, vendita occasionale | 0% di imposta federale sulla plusvalenza — esenzione totale, nessun periodo minimo di detenzione |
| Negoziazione frequente o di tipo professionale | Le autorità fiscali cantonali possono riqualificare i guadagni come reddito da attività indipendente, tassabile alle aliquote ordinarie |
| Documentazione | Per l'esenzione non è richiesta alcuna prova d'acquisto, ma conservarla rafforza la vostra posizione qualora la qualificazione venga mai messa in discussione |
Cos'è l'oro da investimento?
In Svizzera, l'oro è qualificato come oro da investimento esente da IVA ai sensi dell'art. 23 cpv. 12 LIVA quando si presenta sotto forma di lingotti o placchette con purezza pari o superiore a 995‰, accettati dai mercati dell'oro, oppure monete con purezza pari o superiore a 900‰ che sono o sono state a corso legale e vengono scambiate a un prezzo strettamente legato al loro contenuto d'oro. Si tratta sostanzialmente della stessa categoria utilizzata in tutta l'UE, quindi l'oro da investimento acquistato in Svizzera generalmente conserva il suo status di esenzione IVA quando entra in un paese UE, a condizione che soddisfi anche i criteri di quel paese. Gioielli, medaglie e monete numismatiche al di fuori di questa definizione sono tassati diversamente.